L'Unione Europea ha di recente emanato una nuova Direttiva (5 aprile 2011) con il fine di combattere la tratta degli esseri umani e la riduzione in schiavitù.
Gli Stati membri dovranno adeguarsi a tale Direttiva entro il 6 aprile 2013.
Gli obiettivi principali della Direttiva sono quelli di combattere e prevenire la riduzione in schiavitù, che purtroppo vede ancore coinvolte numerose vittime, spesso minori (ciò avviene non solo in campo sessuale, ma anche lavorativo).
L'art. 2 elenca i reati che sono collegati alla riduzione in schiavitù e alla tratta di esseri umani: “Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone ... con la minaccia o l'uso della forza, con l'offerta di somme di denaro per ottenere il consenso di un'altra persona ai fini di sfruttamento...”
Tale articolo, al terzo comma, chiarisce che: “Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui... il lavoro e i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.”
La Direttiva obbliga, inoltre, gli Stati membri ad adottare misure di collaborazione reciproca, al fine di raggiungere gli obiettivi in essa sanciti: “Le autorità degli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare per rafforzare la lotta contro la tratta degli esseri umani.”
La collaborazione prevede anche il coinvolgimento delle Ong, organizzazioni a cui si riconosce l'importanza anche per quanto concerne la sensibilizzazione collettiva nei riguardi di tali fenomeni.
La prevenzione e la lotta contro la riduzione in schiavitù deve essere condotta, come stabilisce il secondo considerando, anche attraverso azioni mirate da svolgersi nei Paesi terzi di provenienza delle vittime: “Ridurre la vulnerabilità, sostenere e assistere le vittime, aiutare i Paesi terzi interessati a sviluppare un'adeguata legislazione per contrastare la tratta.”
La Direttiva tiene in particolare considerazione i minori e le altre persone vulnerabili, per le quali è prevista una maggiore protezione, sia in ambito processuale che a livello di pena comminata agli aguzzini.
Sono inoltre previste anche forme assistenziali a favore delle vittime, che devono essere obbligatoriamente predisposte dagli Stati membri, come il diritto ad una difesa legale e: “Specifiche misure di accoglienza per le esigenze del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani...”
È inoltre comminata una pena non solo per coloro che organizzano la tratta, ma anche per tutti quelli che: “ Ricorrono ai servizi sessuali di una persona vittima di tratta.”
Nell'intento di agevolare il perseguimento di questi gravi crimini, la Direttiva chiarisce che le vittime di tratta non sono responsabili se, durante il periodo di schiavitù, siano state costrette a commettere reati.
Rosa Aimoni.